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L’ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UN LOCALE HA IMPEDITO L’INGRESSO A MIO FIGLIO: POTEVA FARLO? L'Avvocato risponde 

L’ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UN LOCALE HA IMPEDITO L’INGRESSO A MIO FIGLIO: POTEVA FARLO?



Spesso molto dipende dalle circostanze, come ci spiega l’avvocato Simone Labonia.

La porta di una discoteca o di un locale notturno rappresenta spesso il primo terreno di confronto tra libertà di iniziativa privata e diritti del cittadino, evidenziando i limiti di un addetto alla sicurezza nel decidere, autonomamente, chi far entrare!
Un rifiuto immotivato può integrare il reato di violenza privata!

Il punto di partenza è che il gestore di un esercizio aperto al pubblico può stabilire condizioni di accesso, purché legittime e non discriminatorie. L’addetto alla sicurezza, tuttavia, non dispone di un potere illimitato: la sua attività deve rimanere nei confini delle mansioni affidategli e delle regole applicabili al locale.

Il rifiuto dell’ingresso può essere giustificato da ragioni concrete, come il raggiungimento della capienza massima, la necessità di prevenire situazioni di pericolo, comportamenti aggressivi o il mancato rispetto di condizioni di accesso legittimamente stabilite. Diverso è il caso in cui la decisione sia fondata esclusivamente su antipatie personali, arbitrarietà o motivi discriminatori.

La questione assume una rilevanza ancora maggiore quando il diniego si accompagna a un comportamento fisicamente coercitivo.
Un semplice «questa sera non entri» pronunciato dall’addetto, anche se privo di una ragione convincente, non equivale necessariamente a una condotta penalmente rilevante. Il quadro cambia se il personale spinge, immobilizza o minaccia, per impedire l’ingresso.

In tali circostanze, la forza fisica o la minaccia possono assumere rilievo penale, ed anche l’eventuale legittimità dell’intervento deve essere valutata: impedire un’aggressione o fronteggiare un pericolo concreto non è la stessa cosa che esercitare arbitrariamente un potere di esclusione.

Va inoltre considerato il ruolo dell’addetto alla sicurezza, che non può trasformarsi in una sorta di autorità privata, capace di imporre divieti o sanzioni al di fuori delle proprie competenze. La sua funzione è prevenire rischi, vigilare sul rispetto delle disposizioni del locale e, nei casi necessari, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La valutazione giuridica, dunque, non può fermarsi alla domanda se il buttafuori avesse il diritto di dire «no». Occorre comprendere perché lo abbia fatto, in quale contesto e con quali modalità.

La discrezionalità non è arbitrio e la sicurezza non è prepotenza.

Un diniego legittimo può tutelare l’incolumità degli avventori; un comportamento intimidatorio o fisicamente coercitivo, invece, può oltrepassare il confine della semplice gestione dell’accesso e assumere rilevanza penale. La violenza privata non nasce automaticamente da una porta chiusa, ma può configurarsi quando quella porta diventa lo strumento di una costrizione illecita.

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